Stagione Sportiva 2024/2025
Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2024
A) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLE SOCIETA’ DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025
Per le Società del Dipartimento Interregionale, sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
– di Campionato Nazionale di Serie D
– di Campionato Nazionale “Juniores Under 19”
– di Coppa Italia Dilettanti Serie D
B) ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
Il Dipartimento Interregionale organizza per la stagione sportiva, 2024/2025 – secondo gli indirizzi fissati dalla L.N.D. – il Campionato Nazionale di Serie D, il cui organico è determinato in base al titolo sportivo acquisito dalle Società nella stagione sportiva 2023/2024 e corredato dai requisiti di carattere organizzativo richiesti dalla F.I.G.C. Al Campionato Nazionale di Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre ciascuno – hanno diritto di richiedere l’iscrizione le seguenti 167 Società:
– n. 122 che hanno mantenuto il diritto sportivo all’ammissione all’esito dell’attuale stagione sportiva;
– n. 9 società retrocesse dalla Lega Pro all’esito della passata stagione sportiva;
– n. 35 promosse dal Campionato di Eccellenza all’esito della passata stagione sportiva;
– n. 1 società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti – fase nazionale – della passata stagione sportiva 2023/2024.
In caso di vacanza organico per la stagione sportiva 2024/2025, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società così come definito all’esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L’eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo di 167 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. In appendice all’attività conclusiva di Campionato (ivi compresi eventuali spareggi) viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, nonché delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.
C) NORME RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL’IMPIEGO DI CALCIATORI NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Nazionale di Serie D ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dal Dipartimento Interregionale possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale, ha stabilito che nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
– 1 nato dal 1° gennaio 2004 in poi
– 1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi
– 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi
Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei suddetti calciatori è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita, con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
D) ADEMPIMENTI ECONOMICO – FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni appositamente emanate dal Dipartimento Interregionale e già pubblicate in separato Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie D della stagione sportiva 2024/2025 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
– non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34 del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale;
– risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2024, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine del 12 luglio 2024 (cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024). Il termine del 31 maggio 2024 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fono al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2024.
– non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed
oneri finanziari.
E) CALCIATORI
I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori per la stagione sportiva 2024/2025, sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021, e successive modifiche e integrazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.
F) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C
Le 9 Società che, al termine della stagione sportiva 2024/2025, si classificheranno al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2025/2026.
G) RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Al termine della stagione sportiva 2024/2025, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:
– le due Società classificate all’ultimo e al penultimo posto
– le due Società perdenti le gare di play-out
H) FASE FINALE PER L’AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA DILETTANTI
La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale di successiva pubblicazione.
I) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ RINUNCIATARIE
In caso di vacanza dell’organico del Campionato di Serie D, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento dello stesso avviene per decisione del Consiglio Direttivo della L.N.D., in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell’inizio del Campionato e sulla base delle relative graduatorie di merito stilate dal Dipartimento. Per gli eventuali ripescaggi nel Campionato di Serie D 2024/2025 si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto B) del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out della stagione sportiva 2023/2024 e della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2023/2024. In caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all’uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2023/2024, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2023/2024.
L) NORME RELATIVE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
Tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024 sono tenute a versare la somma stabilita in base agli importi sotto indicati:
€ 18.000,00 diritti di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D e Campionato Nazionale Juniores Under 19
€ 3.200,00 acconto spese (a garanzia di eventuali passività sportive)
€ ……..,00 assicurazione tesserati (in base al numero degli stessi risultanti al 30/6/2023)
€ 31.000,00 fidejussione bancaria
€ 300,00 tassa associativa
M) ATTIVITA’ GIOVANILE
In ordine con le disposizioni regolamentari vigenti – di cui all’art. 58 comma 1) delle N.O.I.F. -, è fatto obbligo alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores Under 19 indetto dalla L.N.D. Le stesse Società potranno altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Giovanile “Under 18” indetto dalla L.N.D., nonché ai Campionati e ad altre attività indette dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società della Regione Sardegna e della Regione Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19 organizzato dal Comitato Regionale di appartenenza, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al successivo punto M). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores Under 19. Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores Nazionale Under 19 organizzata dallo scrivente Dipartimento.
N) CAMPIONATO NAZIONALE “JUNIORES UNDER 19”
Il Campionato Nazionale “Juniores Under 19” è organizzato dal Dipartimento Interregionale, sulla base di più gironi composti da un minimo di 10 ad un massimo di 14 squadre, ovvero, per esclusivi motivi organizzativi e di opportunità territoriale, ad un massimo di 15.
Articolazione
Al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2024/2025 ad eccezione di quelle delle Regioni Sardegna e Sicilia. Le Squadre partecipanti al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società. Inoltre il Dipartimento Interregionale può iscrivere al Campionato Nazionale “Juniores Under 19”, previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, Serie B e Serie C che ne facciano richiesta – solo come “fuori classifica”, senza il diritto di partecipare alla fase finale. Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte con le proprie squadre “Juniores Under 19” ai Campionati Primavera organizzati dalle Leghe
Professionistiche.
Al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali.
Alle Società che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale “Juniores Under 19”, o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse per rinuncia, verrà addebitata la somma € 15.000,00, al secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Dipartimento Interregionale.
Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” Possono partecipare al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” i calciatori nati dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito altresì impiegare ad eccezione delle gare della fase finale (play-off di girone, triangolari, ottavi, quarti, semifinali e finali) fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, di cui due nati dal 1° gennaio 2005 in poi ed uno senza alcun limite di età.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. In deroga a quanto previsto nell’art. 34 comma 1) delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi potranno schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dallo stesso calciatore nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Le gare del Campionato Nazionale “Juniores Under 19” saranno disputate nella giornata di sabato.
O) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA’
In relazione alla materia in epigrafe si fa rinvio alle norme contenute nell’art. 22 bis delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) e 6 bis del medesimo: punto 6: All’atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazioni e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.
P) NORME GENERALI
Disposizioni per gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play-off e Play-out I prezzi dei biglietti per il settore ospiti tutte le gare del Campionato Serie D, Coppa Italia Serie D, Play off e Play out 2024/2025, dovrà essere determinato dalle Società ospitanti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali.
P/1 Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia
L’indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza alla rinuncia a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società ospitate, viene determinato in base alla media degli incassi, documentati tramite i borderò relativi alle ultime tre gare ufficiali interne, fino ad un massimo di € 20.000,00.
P/2 Recupero gare – variazioni di programma al calendario
a) Per motivi di carattere organizzativo, il recupero delle gare non iniziate o sospese, sarà stabilito dal Dipartimento Interregionale. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso valgono le disposizioni di cui all’art. 30 del Regolamento della L.N.D. Per eventuali gare non iniziate o sospese a partire dalla terz’ultima giornata di Campionato, il Dipartimento ne ordinerà il recupero a prescindere dalla pubblicazione sui Comunicati Ufficiali. Le gare sospese dopo l’inizio del secondo tempo, le gare ripetute e le gare di qualificazione sono demandate, per gli effetti amministrativi, al Dipartimento Interregionale, che potrà affidare l’organizzazione ad una delle Società interessate. Gli incassi, depurati delle spese sostenute, saranno suddivisi in parti uguali tra le stesse Società.
b) Per le gare del girone dove sono inserite Società della Regione Sardegna, per motivi organizzativi legati agli orari dei mezzi di trasporto, la richiesta di eventuale variazione di orario può essere richiesta anche da una delle Società interessate; il Dipartimento potrà autorizzare valutata la accoglibilità della richiesta.
c) Si dispone altresì che, a partire dalla terzultima gara del Campionato 2024/2025, non saranno prese in considerazione richieste di anticipi o posticipi dell’ora di inizio delle singole gare in programma e, tantomeno, spostamenti di data degli incontri prefissati, con la sola eccezione delle gare delle Società che utilizzano il mezzo aereo per lo svolgimento della trasferta. Ciò al fine di assicurare la massima regolarità di svolgimento della relativa attività e della sua conclusione finale. Al medesimo fine si dispone inoltre che il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo (art. 54 delle N.O.I.F.), limitatamente a dette gare, venga ridotto a quindici minuti.
P/3 Sgombero della neve
Si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D ed al Campionato Nazionale “Juniores Under 19” dovranno provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle 48 ore precedenti l’inizio della gara.
P/4 Massimo delle ammende
Poiché il Consiglio Federale, a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.
P/5 Ammende per rinuncia
Così come disposto dall’art. 53 comma 5, delle N.O.I.F. la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare una gara, è esclusa dal campionato e dalle manifestazioni ufficiali. La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:
– Campionato Nazionale di Serie D 1a rinuncia € 2.000,00
– Campionato Nazionale Juniores Under 19 1a rinuncia € 1.500,00
– Coppa Italia Serie D rinuncia € 8.000,00
Le sanzioni pecuniarie, così come sopra riportate, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando mancano tre gare o meno alla conclusione dei Campionati.
Saranno applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati.
P/6 Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati Federali
Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.
P/7 Assistenza Medica
Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
P/8 Persone ammesse nel recinto di giuoco
Per le gare organizzate dal Dipartimento Interregionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale provvisto di tessera personale L.N.D.;
b) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara provvisto di tessera personale L.N.D.;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, purché tesserato;
d) un operatore sanitario ausiliario indicato dal medico responsabile sanitario della società;
e) i calciatori di riserva.
f) un medico sociale provvisto di tessera personale di iscrizione all’albo.
I soggetti di cui al punto d) sono ammessi nel recinto di gioco sotto la responsabilità del dirigente accompagnatore, per ciascuna delle squadre interessate purché muniti di documento che attesti l’identità personale e/o l’attività professionale esercitata. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società.
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società; questi dovrà verificare, prima dell’inizio della gara, l’integrità delle strutture utilizzate dagli
atleti (spogliatoi, panchine, ecc.).
Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, i raccattapalle, i fotografi, i teleoperatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.
Per le gare organizzate dal Dipartimento Interregionale, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all’allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell’abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera.
I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico. In ogni caso gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. Resta salva la possibilità di accesso in campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell’allenatore responsabile di quest’ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.
Per i Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all’uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell’esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2024/205, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell’inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.
Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall’arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all’art. 66 delle N.O.I.F.
L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti:
– Terreno di gioco: è il rettangolo contro il quale si svolge effettivamente il gioco;
– Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
– Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
– Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.
P/9 Tecnici
La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 (“Classificazione dei Tecnici”) e 54 (“Formazione altre figure tecnico-sportive”), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.
Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la stagione sportiva 2024/2025, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni nonché all’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del
Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.
Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall’art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale (“Obblighi e deroghe”).
Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo , al quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione o in caso di mancata iscrizione a primo corso utile.
Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l’allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.
P/10 Adempimenti tecnico – organizzativi obbligatori per le Società partecipanti ai Campionati
Si rende noto che la Lega Dilettanti ha deliberato di far obbligo alle Società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dallo stesso lato, due panchine, sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l’allenatore, gli accompagnatori delle squadre e gli eventuali calciatori di riserva, fino ad un massimo di nove.
È fatto salvo quanto previsto al punto P/8 del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all’allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell’abilitazione.
P/11 Orario inizio gare
L’orario di inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con un successivo Comunicato.
P/12 Gare di Finale
Al fine di garantire la certezza della regolare disputa di tutte le gare di finale delle manifestazioni organizzate dal Dipartimento Interregionale per la stagione 2024/2025, sarà designato un quarto ufficiale arbitro, in aggiunta alla terna arbitrale, che potrà sopperire nell’immediato alla eventualità in cui si verifichi qualsivoglia impedimento al direttore di gara.
Tali designazioni riguarderanno le seguenti gare di finale:
– Coppa Italia Serie D
– Titolo Campione d’Italia Serie D
– Titolo Campione d’Italia Nazionale “Juniores Under 19”
P/13 Maglie da gioco
L’equipaggiamento dei calciatori è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio.
Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l’una dall’altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguono dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un’altra maglia, l’arbitro consentirà che la gara venga giocata.
Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserverà i propri colori sociali.
Per i Campionati organizzati dal Dipartimento Interregionale, stagione sportiva 2024/2025, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore che la indossa.
Unicamente per il Campionato Nazionale di Serie D è consentito ai rispettivi calciatori, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della stagione sportiva 2024/2025 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore che indossa detta maglia.
Le Società che partecipano al Campionato Serie D e Coppa Italia hanno l’obbligo di apporre su una delle maniche delle maglie da gara la patch termosaldata SERIE D 2024/2025.
E’ consentito, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione.
E’ consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell’art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.
P/14 Ordine pubblico
Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell’art. 62, in materia di Ordine
Pubblico, ed in particolare:
– “Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza
Pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche, se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di altre adeguate misure di sicurezza conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti”.
– “L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico,
può non dare inizio alla gara.”
La richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.
P/15 Migliore formazione
Le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare dell’attività ufficiale, la loro migliore formazione.
L’inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l’applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
P/16 Spareggi per promozioni o retrocessioni
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore, o stabilire una posizione in classifica si dovrà applicare la norma di cui all’art. 51 delle N.O.I.F., salvo deroghe autorizzate dalla F.I.G.C. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 51 delle N.O.I.F. il Dipartimento organizzerà gare di play-out le cui modalità dovranno essere preventivamente autorizzate dalla L.N.D. ai sensi dell’art. 49 delle N.O.I.F. e potrà organizzare gare di play-off con le medesime modalità.
P/17 Formazione delle classifiche
I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. vengono stabilite per punteggio, mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
P/18 Sostituzione dei calciatori
Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati dal Dipartimento Interregionale, è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare ufficiali organizzate dal Dipartimento Interregionale della L.N.D. in ambito nazionale le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino ad un massimo di nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.
In attuazione di quanto sopra si trascrivono le modalità di applicazione per la sostituzione dei
calciatori:
– i nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara.
Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
– la segnalazione all’arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata – a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco – a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso e mediante consegna di apposito stampato da consegnare all’assistente numero 1;
– il calciatore che viene sostituito riceve l’autorizzazione dell’arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l’arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all’altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell’area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
– i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
– i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all’autorità dell’arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.
P/19 Identificazione dei calciatori
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
– mediante apposita tessera, munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del Dipartimento Interregionale;
– attraverso la conoscenza personale da parte dell’arbitro;
– mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
– mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo
legittimata o da un Notaio.
P/20 Time-out nei campionati dilettantistici
Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.
P/21 Pubblicazione dei Comunicati Ufficiali
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente della L.N.D. e dal Segretario.
Si reputa opportuno ricordare, altresì, che la decorrenza dei provvedimenti, a norma di Regolamento, avrà efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul quale i provvedimenti stessi sono stati riportati. Agli effetti della comunicazione ufficiale delle decisioni, sia per il testo sia per la decorrenza dei termini, fa fede la copia affissa all’albo della Sede del Dipartimento Interregionale – Piazzale Flaminio, 9 – Roma.
I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.
P/22 Organizzazione gare amichevoli e Tornei
Le Società che intendono organizzare gare amichevoli sul proprio campo, hanno l’obbligo di richiedere la relativa autorizzazione allo scrivente Dipartimento Interregionale, almeno dieci giorni prima della disputa della gara, fatto salvo quanto previsto relativamente allo svolgimento e all’organizzazione di gare amichevoli con squadre straniere.
Al riguardo vengono fissate, per la stagione sportiva, le seguenti tasse:
– gare amichevoli con squadre dilettanti € 100,00
– gare amichevoli con squadre di Lega Pro € 150,00
– gare amichevoli con squadre di Serie “A” e “B” € 200,00
– gare amichevoli con squadre straniere € 250,00
Le Società che intendono organizzare Tornei hanno l’obbligo di richiedere la relativa autorizzazione al Dipartimento Interregionale almeno quindici giorni prima dell’inizio della Manifestazione, fatto salvo quanto previsto relativamente allo svolgimento e all’organizzazione di tornei con squadre straniere.
L’autorizzazione allo svolgimento del Torneo è subordinata alla presentazione di apposito Regolamento, del programma delle gare previste e al versamento della tassa Torneo nella misura di seguito riportata:
– Tornei con squadre dilettanti € 300,00
– Tornei con squadre di Lega Pro € 600,00
– Tornei con squadre di Serie A e B € 800,00
– Tornei con squadre estere € 1.000,00
L’Ufficio Amministrativo del Dipartimento Interregionale provvederà ad addebitare € 150,00 a
gara in conto spese arbitrali.
P/23 Obbligo utilizzo palloni per tutte le gare del Campionato Serie D e Coppa Italia
E’ fatto obbligo a tutte le Società in organico per la stagione sportiva 2024/2025 l’utilizzo dei palloni, che saranno forniti dal Dipartimento Interregionale a proprie cure e spese, per tutte le gare ufficiali del Campionato Serie D e Coppa Italia.
P/24 Fusioni di Società e cambiamenti di denominazione sociale
Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20, nonché all’art. 52, comma 5, delle N.O.I.F.
P/25 Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi
Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all’art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
È fatto obbligo a tutte le Società di apporre sulla manica destra il marchio Dipartimento Interregionale Serie D, che sarà distribuito prima dell’inizio dell’attività ufficiale.
P/26 Diritti di diffusione radio televisiva
La L.N.D. – ai sensi dell’art. 56 comma 2 del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.
Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
P/27 Campo di gioco
L’impianto di gioco dovrà presentare le caratteristiche previste dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale, con particolare riferimento all’attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza. Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo necessario all’ultimazione dei lavori, previa indicazione di un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell’Ente proprietario, la concessione della struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”.
Uso campi in erba artificiale
È autorizzato lo svolgimento dell’attività dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale, previa la necessaria omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie D non saranno accettate domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo all’atto dell’iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.
P/28 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore
Si fa rinvio a quanto disposto in materia all’art. 55 delle N.O.I.F.
Q) COPPA ITALIA SERIE D
Il Dipartimento Interregionale organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, la 58a, edizione della Coppa Italia Serie D.
Le modalità di svolgimento saranno specificate in apposito regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.
R) CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO
La L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco, ha disposto la seguente priorità nello svolgimento delle gare:
▪ Campionato Nazionale di Serie D
▪ Campionato Serie C Femminile
▪ Campionato di Eccellenza
▪ Campionato di Promozione
▪ Campionato di 1a Categoria
▪ Campionato di 2a Categoria
▪ Campionato Nazionale “Juniores Under 19”
▪ Campionato Nazionale Allievi (Under 17)
▪ Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15)
▪ Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza
▪ Campionato Regionale “Juniores – Under 19” maschile
▪ Campionato Regionale “Juniores” Femminile
▪ Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti
▪ Campionato Regionale Allievi (Under 17)
▪ Campionato Regionale Under 16
▪ Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15)
▪ Campionato Regionale Under 14
▪ Campionato 3a Categoria
▪ Campionato di “3a Categoria – Under 21”
▪ Campionato di “3a Categoria – Under 19”
▪ Campionato di “3a Categoria – Over 30”
▪ Campionato di “3a Categoria – Over 35”
▪ Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione
▪ Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”
▪ Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti
▪ Coppe Regionali Settore Giovanile
▪ Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile
▪ Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile
▪ Attività Amatori
S) ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021 e dalla delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., si rammenta che tutte le Società dovranno predisporre – entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee-Guida contenute nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023 – un modello organizzativo e d controllo dell’attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento “Safeguarding”), conforme alle citate linee-guida.
Le indicazioni operative e il fac-simile di modello saranno resi disponibili a cura della F.I.G.C.
T) REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Ai sensi del D. Lgs, 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche gestito da Sport e Salute S.p.A.
Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito della F.I.G.C.
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
U) REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L’ESITO DI UNA GARA”)
Al fine di determinare la squadra vincente al termine di una gara o di una eliminatoria di andata e di ritorno conclusasi in parità di punteggio, nelle competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, è ammessa unicamente una combinazione delle seguenti tre procedure: regola delle reti segnate in trasferta, senza applicazione del loro valore doppio in caso di parità di reti segnate; due periodi di gioco supplementari della durata massima di 15 minuti ciascuno; tiri di rigore.
Fonte: lnd.it
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